Rilevanza - Potere discrezionale del giudice del merito - Mancato esercizio - Incensurabilità in cassazione.
L'art. 116 cod. proc. civ. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti, ed il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18128 del 10/08/2006