Prova civile - confessione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16223 del 03/08/2005
Sinistro stradale - Giudizio di risarcimento del danno - Verbale di constatazione amichevole - Efficacia probatoria - Piena prova - Nei confronti dei conducenti - Configurabilità - Nei confronti dell'assicuratore - Configurabilità - Esclusione - Libero apprezzamento da parte del giudice - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte ( compresa la data ) ha, nei confronti degli stessi valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario; mentre, nei confronti dell'assicuratore è solo liberamente apprezzabile dal giudice, che può su di esso fondare, dandone adeguata motivazione, il proprio convincimento ( Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto costituire sufficiente e logica motivazione il richiamo, contenuto nell'impugnata sentenza, sia alla mancata risposta -senza giustificato motivo- all'interrogatorio formale ex art. 232 cod. proc. civ. sia alla mancanza di prova contraria da parte dei convenuti in ordine agli elementi desumibili dal verbale di constatazione amichevole ).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16223 del 03/08/2005