PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010
Copie fotografiche di scritture - Disconoscimento - Effetti - Differenze rispetto al disconoscimento di scrittura privata - Conseguenze.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010