PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9461 del 21/04/2010
Natura di mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di nomina formulata dalla parte - Funzione - Limiti - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Tardività della richiesta formulata dalla parte costituitasi tardivamente - Esclusione.
In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorchè formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.9461 del 21/04/2010