PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17283 del 23/07/2010
Obblighi di rendiconto discendenti da rapporti sostanziali - Disciplina processuale - Instaurazione del procedimento con domanda in via principale o incidentale - Definizione con ordinanza non impugnabile del giudice istruttore o con sentenza idonea a passare in cosa giudicata - Rendiconto dell'amministratore di società di persone.
Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al diritto che, ai sensi dell'art.2261 cod. civ., compete al socio di società di persone di ottenere il rendiconto dagli amministratori, al fine di proporre contro i medesimi un'eventuale azione di responsabilità).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17283 del 23/07/2010