Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17465 del 23/07/2010
Querela di falso "incidentale" - Proposizione - Modalità - Giudizio di cassazione - Trattazione del ricorso in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Proposizione della querela incidentale - Modo di proposizione - In adunanza della Corte, previa richiesta di audizione - Necessità - Proposizione mediante deposito di un'istanza in cancelleria - Conseguenze - Irricevibilità.
In tema di querela di falso "incidentale", l'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ. prescrive che essa sia proposta "con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza", in un momento, quindi, che garantisca la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e la presenza del P.M., per la redazione del relativo processo verbale. Ne consegue che, nel procedimento di legittimità, se la trattazione del ricorso sia stata disposta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è irricevibile la querela in questione se, alla sua proposizione, si proceda non all'adunanza della Corte, previa richiesta di audizione formulata dalla parte, tramite il suo difensore, bensì mediante deposito di un istanza in cancelleria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17465 del 23/07/2010