Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento.
Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013