Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013
Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullità relativa - Configurabilità - Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova e da riproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame - Necessità - Difetto della relativa eccezione- - Sanatoria per acquiescenza rilevabile d'ufficio - Sussistenza.
La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.21670 del 23/09/2013