Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7110 del 12/04/2016
Formalità relative - Inosservanza - Nullità rilevabili d'ufficio - Esclusione - Onere di proposizione della relativa eccezione a carico dell'interessato nella prima istanza o difesa successiva - Nozione - Omissione - Indeducibilità in sede di impugnazione.
Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti, sicché non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), nozione che include anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado, dovendosene escludere, in difetto, la possibilità di farle valere in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7110 del 12/04/2016