Principio di non contestazione - Allegazioni in fatto - Applicabilità - Documenti - Esclusione - Conseguenze.
L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016