Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012
Incapacità a testimoniare - Condizioni - Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell'art. 100 cod. proc. civ. - Necessità - Interesse di mero fatto - Rilevanza - Ai soli fini dell'attendibilità - Sussistenza - Conseguenze - Incapacità del procacciatore di affari a testimoniare nella controversia relativa alla fornitura di merce - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ne consegue che il procacciatore di affari non è incapace a testimoniare nella controversia relativa al pagamento del corrispettivo della fornitura di merci, non coinvolgendo la stessa il diritto del teste a percepire la provvigione per aver prestato la sua opera ai fini della conclusione del contratto dedotto in lite, atteso che il rapporto che lo lega ad una o ad entrambe le parti integra unicamente un elemento per la valutazione della sua attendibilità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012