Skip to main content

Prova testimoniale civile - Ammissione - Modo di deduzione

Prova testimoniale civile - Ammissione - Modo di deduzione - Artt. 183 e 184 cod. proc. civ. - Regime di cui alla legge n. 353 del 1990 - Preclusioni - Termini e modalità - Trattazione scritta - Fissazione dell'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - Assegnazione di un ulteriore termine - Ammissibilità - Prova testimoniale - Tardività - Nel regime processuale degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. risultante dalle modifiche di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla fattispecie "ratione temporis", le preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, fra i quali quello di chiedere nuovi mezzi di prova, si verificano solo nel momento in cui si conclude la fase della trattazione preparatoria. Ne consegue che, ove le parti abbiano optato per la trattazione scritta ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., ottenendo dal giudice la concessione dei relativi termini con l'ordinanza che fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184, primo comma, cod. proc. civ., nel corso di quest'ultima esse hanno la facoltà di chiedere l'assegnazione di un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova; sicché non è tardiva la prova testimoniale articolata per la prima volta entro il termine assegnato dal giudice ai sensi del citato art. 184 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 81 del 10/01/2012

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 81 del 10/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 818/2006, depositata il 14 febbraio 2006, la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto - disposto dal Tribunale di Roma - della domanda di risarcimento dei danni proposta da Ci.. Saverio contro la s.p.a. R.F.I.-Rete Ferroviaria Italiana, a causa delle lesioni conseguite ad una caduta occorsagli sul piazzale pedonale della Stazione di Venezia-S.Lucia, dovuta alla sconnessione della pavimentazione.
La Corte di appello, come già il Tribunale, ha ritenuto che il Ci.. non abbia fornito la prova dell'illecito e del nesso causale fra la situazione dei luoghi e il danno riportato, poiché la prova testimoniale è stata da lui tardivamente articolata per la prima volta con la memoria depositata nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., e non con l'atto di citazione. Ha ritenuto che la citata norma consenta solo l'articolazione di nuove prove, sul presupposto che le istanze istruttorie siano state già dedotte con l'atto introduttivo del giudizio.
Il Ci.. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste RFI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente addebita alla Corte di appello di avere omesso di esaminare le prove documentali dell'accaduto, già allegate agli atti; in particolare la denuncia del sinistro da lui presentata alle Ferrovie dello Stato il 30.10.1993, la cartella medica redatta dalla USL 36 ed il referto radiologico.
1.1.- Il motivo non è fondato.
Il contenuto dei citati documenti, riportato nel ricorso, contiene esclusivamente dichiarazioni provenienti dall'infortunato, quanto a causa e modalità della caduta, ed accertamenti relativi alla prova delle lesioni. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che i suddetti documenti siano irrilevanti al fine di dimostrare la negligente manutenzione della pavimentazione ed il nesso causale fra questa e la caduta.
2.- Con il secondo motivo denuncia nullità del procedimento (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), e violazione di molteplici disposizioni di legge, fra cui quelle degli art. 163, 183, 184, 244 e 245 c.p.c., art. 111 Cost., sul rilievo che la sentenza impugnata ha ritenuto preclusa l'ammissibilità delle istanze istruttorie da lui depositate con memoria 24.9.1999 - entro il termine assegnato dal giudice per la produzione di documenti e l'articolazione dei mezzi di prova - perché non formulate nell'atto di citazione. Espone che egli con l'atto di citazione ha prodotto i documenti ed all'udienza di trattazione ha chiesto il doppio termine di rito per la formulazione delle istanze istruttorie e per le relative repliche;
che il Tribunale ha accolto la richiesta, assegnando i termini, e che detti termini egli ha rispettato; che in sede istruttoria il giudice ha rigettato le istanze non per tardività, ma per il ritenuto contrasto con la documentazione in atti, e che solo con la sentenza la Corte di appello ha ritenuto inammissibili i mezzi di prova, perché non preventivamente dedotti con l'atto introduttivo del giudizio. Assume il ricorrente che l'obbligo di indicare specificamente i mezzi di prova, di cui all'art. dell'art. 163 c.p.c., n. 5, non è assistito da alcuna sanzione, sicché il suo mancato rispetto non può comportare conseguenze pregiudievoli per la parte; che la parte ha comunque diritto all'assegnazione dei termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., anche nel caso in cui abbia formulato le istanze istruttorie nell'atto di citazione; che egli ha formulato le sue istanze prima dell'udienza fissata per i provvedimenti di cui all'art. 184, comma 1, e senza ricorrere al rinvio di cui alla seconda parte del suddetto comma 1. Richiama a supporto le sentenze di questa Corte 25 novembre 2002 n. 16571 e n. 18150 del 2003.
2.1.- Il motivo è fondato.
In base al testo degli artt. 163, 183 e 184 cod. proc. civ. - in vigore dal 30 aprile 1995, a seguito della L. 26 novembre 1990, n. 353 ed applicabile al caso di specie, trattandosi di vertenza promossa con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1998 - le parti potevano formulare od integrare le proprie istanze istruttorie nel termine appositamente richiesto ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, pur se dette istanze non erano contenute nell'atto di citazione.
La disposizione dell'art. 163 c.p.c., n. 5, che impone la specifica indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare dei documenti, di cui l'attore intende avvalersi, in primo luogo risale al testo anteriore alla L. n. 353 del1990, dalla quale non è stato modificato, allorché la deduzione di nuove eccezioni e la richiesta di nuovi mezzi istruttori poteva avvenire fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. art. 184 c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 353 del 1990). È indubbio, pertanto, che originariamente l'omessa indicazione nell'atto di citazione dei mezzi di prova, o di alcuni di essi, non era sanzionata da alcuna invalidità, decadenza o preclusione. Successivamente all'entrata in vigore della citata L. n. 353 il disposto dell'art. 163, n. 5 deve essere letto e interpretato congiuntamente a quello degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., che espressamente attribuiscono alle parti il diritto di integrare e modificare domande, eccezioni ed istanze istruttorie entro apposito termine ed apposita udienza (cfr. art. 183, comma 5, e art. 184, comma 1). L'interpretazione della Corte di appello, secondo cui il testo dell'art. 184, comma 1 - che consente solo la deduzione di nuovi mezzi di prova - precluderebbe l'ammissibilità di istanze che non facciano a seguito a quelle già formulate in precedenza (nella specie, con l'atto di citazione), non è condivisibile. In primo luogo ed in astratto, da un punto di vista letterale potrebbero considerarsi nuovi proprio i mezzi di prova mai dedotti in precedenza, sicché il caso in esame rientrerebbe nel testo letterale.
In secondo luogo sono mezzi di prova anche i documenti che l'attore abbia prodotto con l'atto di citazione, rispetto ai quali le istanze di prova testimoniale formulate ai sensi degli artt. 183 e 184 costituiscono nuovi mezzi di prova.
Essenziale è rilevare, tuttavia, che nel processo civile disciplinato dalla L. n. 353 del 1990 - che si configura come un processo articolato in fasi successive (la fase preparatoria, la fase istruttoria e la fase decisoria) le preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, fra cui quello di chiedere nuovi mezzi di prova, si verificano solo nel momento in cui si conclude la fase della trattazione preparatoria, cioè dopo l'assegnazione del termine di cui all'art. 184, comma 1 (Cass. civ. Sez. 3, 25 novembre 2002 n. 16571).
Ne segue che nella prima udienza di trattazione le parti possono svolgere le attività di cui all'art. 183, comma 4, e quelle connesse, intese alla formazione della prova, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di prove anche se non l'abbiano fatto nell'atto introduttivo del giudizio.
Se poi per provvedere in tal senso abbiano optato per la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, ottenendo dal giudice i relativi termini con l'ordinanza che fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184, comma 1, nel corso di quest'ultima udienza hanno ancora la facoltà di chiedere l'assegnazione di termini per produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova (Cass. civ. 27 novembre 2003 n. 18150, al punto 3.2. della motivazione).
Il secondo motivo di ricorso deve quindi essere accolto. 3.- L'accoglimento non comporta, tuttavia, la cassazione della sentenza impugnata, ma solo la correzione della motivazione, poiché i capitoli di prova dedotti dal ricorrente e trascritti nel ricorso avrebbero dovuto essere dichiarati comunque inammissibili, perché generici e perché tali da demandare ai testi meri giudizi e valutazioni. Dei capitoli dedotti solo quelli sub 1e) ed 1f) sarebbero rilevanti al fine di dimostrare che la pavimentazione era sconnessa e che quindi vi sarebbe un nesso causale fra lo stato dei luoghi e la caduta del Ci...
Le circostanze articolate tuttavia - che per loro natura meglio si sarebbero prestate ad essere dimostrate tramite accertamento tecnico (se del caso preventivo) - sono formulate in termini tali da demandare al teste apprezzamenti e valutazioni che non possono essere ammesse: "Vero che....esso Ci.. veniva in contatto con una insidiosa e comunque non visibile irregolarità del piazzale pedonale...., sicché...non poteva evitare di cadere"; "Vero che nel punto in cui avvenne la caduta....esisteva un dislivello fra il rivestimento del marciapiede ed il marmo della zoccolatura, dello spessore di almeno quattro/cinque centimetri". Trattasi di valutazioni, non ammesse quali oggetto di prova testimoniale, potendo i testimoni deporre esclusivamente sui fatti, non esprimere giudizi, per di più di carattere tecnico, quindi tali da richiedere specifica competenza.
Ciò vale in particolar modo con riguardo ai casi simili a quello in oggetto, in cui viene in rilievo quale fonte di responsabilità non una qualunque alterazione del fondo stradale, ma un'asperità tale da non poter essere prevenuta sulla base della normale attenzione e diligenza esigibile dal passante.
Su tali circostanze avrebbero dovuto essere forniti specifici elementi di prova, e ciò avrebbe richiesto un'indagine tecnica, o quanto meno rilievi e misurazioni risultanti da dati oggettivi (quali un verbale od un resoconto della polizia, dei vigili urbani, del personale ferroviario, e simili).
Le generiche circostanze che si chiedeva ai testimoni di affermare non sarebbero state comunque sufficienti a giustificare l'accoglimento della domanda.
4.- Il ricorso deve essere rigetto, previa modifica della motivazione della sentenza impugnata nel senso di cui sopra.
5.- Considerato il fatto che la sentenza impugnata è comunque incorsa in errore nella motivazione e considerata la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it