Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 24/07/2012
Affermazione, da parte del giudice di merito, della mancata formulazione di istanza di verificazione di scrittura privata - Erroneità - Ricorribilità per cassazione - Presupposti - Fattispecie.
Qualora il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto non formulata un'istanza di verificazione di una scrittura privata, omettendo di considerare che la stessa si poteva implicitamente ravvisare nella deduzione d'una prova per testi (tesa a dimostrare che quella scrittura era stata sottoscritta dalla controparte), ove il giudice abbia anche apprezzato tale prova e l'abbia considerata inammissibile per genericità, il rilievo, in sede di legittimità, dell'erroneo apprezzamento circa la volontà di ottenere la verificazione può comportare solo la correzione della motivazione, se non è stata impugnata dal ricorrente la decisione del giudice circa l'inammissibilità della prova (oppure se, pur impugnata la decisione "in parte qua", il relativo motivo sia ritenuto inammissibile o rigettato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 24/07/2012