Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17926 del 12/09/2016
Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Configurabilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti - Atto proprio della parte interessata - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., aveva ammesso al passivo un credito per fornitura di calcestruzzo, desumendolo dai documenti di trasporto, sottoscritti anche dal vettore, dei quali veniva affermata l'anteriorità rispetto al fallimento, senza che tale affermazione fosse suffragata dalla registrazione ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17926 del 12/09/2016