Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti - Fattispecie.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il disconoscimento da parte del datore di lavoro, dei dischi cronotachigrafi prodotti da un autotrasportatore come prova dello straordinario, non accompagnato dalla produzione in originale, né da un'allegazione del contenuto eventualmente diverso degli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17526 del 02/09/2016