Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016
Testimoniale e documentale - Esame dei documenti e delle deposizioni - Attendibilità dei testimoni - Scelta delle risultanze idonee a sorreggere la motivazione - Devoluzione al giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016