Mancata indicazione, nell'atto di citazione, del nominativo del teste da escutere - Successiva indicazione nei termini di rito - Possibilità di desumere da tale contegno argomenti di prova - Esclusione.
Qualora nell'atto introduttivo del giudizio sia stata proposta istanza istruttoria di prova testimoniale senza indicare il nome del teste, e quest'ultimo, tuttavia, sia stato successivamente indicato entro i termini che il rito consente per il completo dispiegamento delle istanze istruttorie, è precluso al giudice attribuire a tale legittima scelta dell'istante un significato a lui sfavorevole ex art.116 c.p.c.
Sez. 3, Sentenza n. 14706 del 19/07/2016