Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010
Documenti nuovi prodotti tardivamente dalle parti - Esame da parte del ctu contabile - Esclusione - Documenti meramente accessori - Esame da parte del ctu - Ammissibilità ex art. 198 cod. proc. civ. - Fattispecie.
In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010