Esame da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti non ritualmente prodotti in causa - Acquisizione del previo consenso delle parti - Necessità - Mancato rispetto da parte del c.t.u. di tale regola - Nullità relativa della consulenza tecnica - Configurabilità - Disciplina prevista dall'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ. - Applicabilità.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8659 del 14/08/1999