Assunzione - Rinvio ad udienza successiva a quella di espletamento della prova diretta - Legittimità - Fondamento - Violazione dei principi dell' unità e infrazionabilità della prova testimoniale o dell' art. 184 cod. proc. civ. - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, ne' tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art.184 cod. proc. civ., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999