Deposito dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice - Perentorietà del termine - Decadenza dall' assunzione - Esclusione - Fondamento.
La parte che deposita la lista testimoniale dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice non incorre in alcuna decadenza perché l'art. 184 secondo comma cod. proc. civ. prevede la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova, non per indicare i nomi dei testi di una prova già ammessa.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999