Controversia non contabile - Provvedimento abnorme - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
L'art. 199 Cod. proc. civ., il quale regola la conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico d'ufficio, trova applicazione soltanto quando la causa abbia ad oggetto una controversia di natura contabile. Ne consegue che, ove il giudice istruttore violando l'anzidetta norma dichiari esecutivo un verbale di conciliazione redatto fuori udienza dal consulente tecnico d'ufficio in una controversia estranea a quella contabile, si è in presenza di un provvedimento abnorme che, incidendo sui diritti sostanziali delle parti, avendo effetto decisorio e non essendo soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 20/03/1991