Prova civile - giuramento - poteri (o obblighi) del giudice - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990
Ammissione del giuramento decisorio da parte del collegio - fissazione dell'udienza di assunzione da parte dello stesso - mancata indicazione del termine di notifica dell'ordinanza ammissiva, alla parte che deve prestare giuramento - conseguenze.*
Qualora il collegio, ammettendo il giuramento decisorio, anziché limitarsi a rinviare la causa davanti all'istruttore per un'udienza nella quale quest'ultimo, sentite le parti, fisserà il giorno in cui assumere la prova ed il termine per la notifica dell'ordinanza relativa, provveda, invece, d'ufficio alla fissazione dell'udienza di assunzione, la mancata indicazione da parte del collegio di un termine entro cui la parte deferente debba provvedere alla notifica personale dell'ordinanza alla parte che deve prestare il giuramento, comporta che questo deve essere fissato dall'istruttore, con la conseguenza che il deferente, il quale non abbia provveduto alla notificazione dell'ordinanza collegiale, non può essere dichiarato decaduto dal diritto di far assumere il giuramento medesimo.*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990