Ordinanza emessa fuori udienza - previa comunicazione del provvedimento alla parte che ha deferito il giuramento - necessità.*
L'ordinanza del collegio ammissiva del giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 237 secondo comma cod. proc. civ., deve essere personalmente notificata, nei confronti della parte chiamata a rendere il giuramento stesso, a cura della parte che l'ha deferito, non del cancelliere. Peraltro, nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, l'insorgenza di tale Onere, anche al fine dello eventuale decadenza dal mezzo istruttorio in caso di omessa notificazione, postula che la cancelleria provveda alla previa comunicazione del provvedimento, a norma dell'art. 176 secondo comma cod. proc. civ..*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6017 del 10/07/1987