Responsabilità per mancato compimento di attività difensiva - insussistenza.*
Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive - come la richiesta di un provvedimento istruttorio - che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4460 del 21/08/1985