Provvedimento di fissazione della data e del luogo dell'assunzione - Notifica alle parti - Necessità - Esclusione - Concessione di un termine dilatorio a comparire - Necessità - Insussistenza.
Il provvedimento del giudice delegato che, anche in controversia soggetta al rito del lavoro, fissa la data e il luogo dell'espletamento della prova rimessagli, non necessita di una notificazione alle parti o ai loro procuratori, ne' quindi, quand'anche notificazione vi sia stata, dell'osservanza di specifici termini dilatori a comparire trattandosi soltanto di verificare, ai fini di stabilire se sia stato o no assicurato il diritto di difesa, che gli interessati siano stati posti in grado di assistere all'udienza fissata.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7670 del 20/08/1996