Utilizzabilità a fini probatori - Condizioni.
La confessione costituisce valida fonte di prova di qualsiasi fatto suscettibile di rilevare in situazioni aventi ad oggetto diritti disponibili del confitente (art. 2733, comma secondo, cod.civ.), e, perciò, la sua utilizzabilità a fini probatori va ritenuta tutte le volte che appaia ravvisabile la possibilità, per il soggetto che la rende, di realizzare negozialmente la composizione degli interessi con riguardo ai quali interviene la sua confessione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995