Scrittura privata riconosciuta - Efficacia probatoria nei confronti del curatore dell'eredità giacente - Esclusione - Fondamento.
Le disposizioni degli artt. 2702 c.c, 214 e 215 c.p.c, in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa; esse non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente del sottoscrittore, il quale non soggiace all'onere di disconoscimento, non essendo la disciplina normativa sopra richiamata estensibile per analogia a chiunque possa trarre un vantaggio dalla caducazione della scrittura.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 27915 del 23/11/2017