Poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - in genere - ordinanze istruttorie del giudice istruttore o collegiali - effetti preclusivi - insussistenza - fondamento - conseguenze - riconsiderazione in sede di decisione dell’ammissibilità di una prova testimoniale già ammessa ed espletata - possibilità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018
Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018