Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - in genere - registro iva - efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. - esclusione - prova scritta dell’esistenza del credito - configurabilità - condizioni – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018
Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018