Onere della prova - in genere - domanda fondata su un contratto di mutuo
Prova civile - onere della prova - in genere - domanda fondata su un contratto di mutuo - causale del versamento - contestazione da parte dell'asserito mutuatario - natura di eccezione in senso sostanziale - esclusione - onere probatorio a carico dell'attore – permanenza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018
Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018