Eccezione di incapacità a testimoniare - Omesso esame da parte del giudice di primo grado dinanzi al quale venga dedotta - Formulazione con motivo di gravame o riproposizione in sede di appello ex art. 346 c.p.c. - Necessità - Omissione – Conseguenze
Ove l'eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, tempestivamente proposta, non sia stata neanche presa in esame dal giudice avanti al quale la prova è stata espletata, la stessa deve essere formulata con apposito mezzo di gravame avanti al giudice d'appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell'art. 346 c.p.c., dovendosi in caso contrario la medesima eccezione ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10120 del 10/04/2019 (Rv. 653705 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_246