Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01)
Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche prodotte nel corso di processo esecutivo - Tempestività - Onere di disconoscimento - Prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione - Necessità.
L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all’esecuzione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18074 del 05/07/2019 (Rv. 654564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619