Pagamento del debito - Onere probatorio gravante sul debitore - Diversa imputazione del pagamento - Onere probatorio gravante sul creditore.
Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019 (Rv. 654621 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1193, Cod_Civ_art_2697