Facoltà di esperire il disconoscimento o la querela di falso - Querela di falso successiva alla verificazione - Inammissibilità - Limiti.
Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3891 del 17/02/2020 (Rv. 657147 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221
PROVA CIVILE
PROVA DOCUMENTALE
SCRITTURA PRIVATA