Prova civile - testimoniale - limiti e divieti -Cass. n. 16723/2020
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccepita inammissibilità - Rimedi. Transazione - prova
PROVA TESTIMONIALE
INAMMISSIBILITA'
L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16723 del 05/08/2020 (Rv. 658630 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Proc_Civ_art_157