Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Processo civile - Principio di disponibilità delle prove - Prove raccolte in un diverso giudizio - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie.
Il giudice civile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, deve utilizzare per la decisione solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, sicché il principio di libera utilizzabilità di quelle raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa della sentenza adottata da altro giudice, presuppone comunque che il mezzo istruttorio sia stato ritualmente allegato dalle parti processuali. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che aveva utilizzato per la decisione le risultanze di una decisione pronunciata in altro giudizio ed acquisita direttamente dal collegio in camera di consiglio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 26593 del 30/09/2021 (Rv. 662399 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
26593
2021