Domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa – Cass. n. 26334/2021
Prova civile - onere della prova - In genere - Igiene e sanità pubblica - professioni ed arti sanitarie - servizio farmaceutico - apertura della farmacia - autorizzazione ("rectius": concessione) - cessione - Struttura sanitaria accreditata - Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa - Infondatezza - Ragioni -Fattispecie
In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Fattispecie in tema di prestazioni di ricovero ospedaliero d'urgenza e di elezione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021 (Rv. 662537 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
26334
2021