Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Cass. n. 29320/2021
Prova civile - giuramento - effetti - giuramento suppletorio - Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello - Revoca dell'ordinanza di ammissione - Esclusione - Rivalutazione delle prove - Ammissibilità - Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento - Necessità - Esclusione.
Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2738, Cod_Proc_Civ_art_240, Cod_Proc_Civ_art_342