Presunzione di demanialità su strade comunali – Cass. n. 28869/2021
Strade - private e pubbliche - Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - legali - Strade comunali - Presunzione di demanialità ex art. 22, comma 3, della l. 20 n. 2248 del 1865, all. F - Natura - Presunzione relativa - Conseguenze - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti.
In tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. F (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del Comune), pone una presunzione "iuris tantum" di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 28869 del 19/10/2021 (Rv. 662865 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0822