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Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa – Cass. n. 42035/2021

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici - Difetto di contestazione su fatti-diritto - Distinzione dal mero silenzio - Conseguenze - Obbligo del giudice di conformarsi - Esclusione - Onere di valutazione sulla base delle risultanze di causa - Sussistenza - Contumacia della parte - Esclusione dello stesso obbligo di valutazione - Fattispecie.

 

Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte; tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021 (Rv. 663401 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_167

 

Corte

Cassazione

42035

2021