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Autonoma valutazione delle prove e nella qualificazione dei fatti – Cass. n. 42028/2021

Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Separazione del giudizio civile e del giudizio penale - Conseguenze - Autonoma valutazione delle prove e nella qualificazione dei fatti - Sussistenza.

 

Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 42028 del 30/12/2021 (Rv. 663400 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324

 

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Cassazione

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2021