Prova civile - rendimento dei conti - Domanda di rendiconto - Effetti - Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento.
La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento; ne consegue che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14324 del 05/05/2022 (Rv. 665076 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_263, Cod_Proc_Civ_art_264, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_1116
Corte
Cassazione
14324
2022