Prova civile - falso civile - querela di falso - intervento del p.m. - Presentazione della querela - Omessa comunicazione al P.M. - Nullità del procedimento - Anche in caso di successiva declaratoria di inammissibilità della querela - pubblico ministero in materia civile - intervento - obbligatorio.
In tema di querela di falso incidentale, una volta intervenuta l'autorizzazione ex art. 222 c.p.c., l'omessa comunicazione al P.M. della pendenza del relativo procedimento ne determina la nullità, rilevabile d'ufficio, anche qualora lo stesso si concluda con la declaratoria di inammissibilità della querela, dal momento che, all'esito del vaglio preliminare, risulta ormai coinvolto il generale interesse all'intangibilità della fede pubblica dell'atto che l'organo requirente è chiamato a tutelare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15142 del 12/05/2022 (Rv. 664827 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_158
Corte
Cassazione
15142
2022