Frutti civili o naturali tratti da un solo comunista nell'esercizio del diritto di godimento della cosa comune – Cass. n. 18548/2022
Prova civile - rendimento dei conti - comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - uso della cosa comune - estensione e limiti - in genere - Rapporti tra comunisti - Frutti civili o naturali tratti da un solo comunista nell'esercizio del diritto di godimento della cosa comune - Necessaria ripartizione "pro quota" tra tutti i comunisti - Azione di rendimento del conto - Deduzione da parte del convenuto in primo grado, solo in appello, delle spese di manutenzione sostenute da includere nei conti da regolare - Ammissibilità - Fondamento.
Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18548 del 08/06/2022 (Rv. 664992 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_1102