Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - valore dell'oggetto - procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità – sanatoria - Limiti alla prova testimoniale del pagamento - Disciplina - Tempestiva eccezione di inammissibilità della prova - Necessità - Ragioni.
In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Proc_Civ_art_157
Corte
Cassazione
18971
2022