Acquisizione di documenti non allegati – Cass. n. 25604/2022
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività' - in genere - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito riguardante l'inammissibilità della richiesta del c.t.u. di acquisire il cd della risonanza magnetica nucleare e il relativo referto medico - documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento - in quanto diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022 (Rv. 665450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Civ_art_2697