Ragionamento probatorio del giudice di merito – Cass. n. 37382/2022
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; art. 395, n. 4), c.p.c.; art. 115 c.p.c. - Differenze.
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio del giudice di merito, deve distinguersi la fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi di omissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti) da quella di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c. (che ha riguardo a fatti costituenti un punto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e, ancora, da quella di cui all'art. 115 c.p.c., che ha ad oggetto le prove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_395