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Conseguente scrutinio di legittimità – Cass. n. 37382/2022

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Ragionamento probatorio del giudice di merito - Conseguente scrutinio di legittimità - Valutazione del materiale probatorio - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

37382

2022