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Patto di riempimento di modulo fideiussorio – Cass. n. 7804/2023

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata – biancosegno - Contratti bancari - Patto di riempimento di modulo fideiussorio - Forma scritta - Esclusione - Ragioni - Determinazione pattizia del requisito di forma - Condizioni di validità - Forma scritta del patto - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 TUB, siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "banche e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7804 del 17/03/2023 (Rv. 667273 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729

 

Corte

Cassazione

7804

2023